ART. 10 L’Assemblea è costituita:
a) dai genitori dei bimbi iscritti alla Scuola Materna; ogni nucleo familiare esprime un solo voto;
b) dai membri del Comitato di Gestione;
c) da un rappresentante del personale docente o inserviente ;
d) da coloro che avendo effettuato oblazioni a favore dell’associazione nella misura minima determinata dall’Assemblea, ne siano nominati soci dal Comitato di Gestione. La nomina non potrà avere durata superiore a tre anni.
ART. 11 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, e per indegnità. Essa verrà deliberata dall’Assemblea dei soci.
ART. 12 L’Assemblea generale dei soci è convocata dal comitato almeno 8 giorni prima della data dall’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
L’avviso deve contenere: sede, data ed ora e l’elenco delle materie da trattare, sia della prima che della seconda convocazione dell’Assemblea; la seconda convocazione è fissata almeno 30 minuti dopo la prima.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. La convocazione dell’assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del comitato o su richiesta motivata di almeno la metà dei soci aventi diritto. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
ART. 13 L’Assemblea delibera:
il bilancio preventivo e consuntivo; gli indirizzi e direttive generali dell’Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità dalla scuola fissate all’ Art. 2; le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di Gestione; le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto proposte dal Comitato di Gestione e tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
ART. 14 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa (vedi art.10). Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell’Assemblea: non è ammessa più di una delega.
ART. 15 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Comitato di Gestione. Il Segretario dell’Associazione funge da Segretario dell’Assemblea.
In caso di votazione il Presidente nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’Assemblea. Della riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ART. 16 Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto al voto.