Statuto

STATUTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “MARIA ZOCCATELLI”

COSTITUZIONE –SEDE-DURATA-SCOPI

ART.1 E’ costituita con sede in Villafranca di Verona, frazione Dossobuono, l’Associazione per la gestione della Scuola Materna “MARIA ZOCCATELLI”.

ART. 2 Scopo della Scuola Materna è quello di educare i bimbi della zona, favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo la concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE).

L’Associazione è senza fini di lucro.

ART. 3 Saranno ammessi tutti i bambini in età dai tre ai sei anni, salvo diverse disposizioni di legge; essi non potranno rimanervi oltre l’inizio dell’anno scolastico nel quale sono obbligati, per legge, all’istruzione elementare.

ART. 4 Non possono essere accolti i bimbi che non siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte delle leggi, quelli per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica a giudizio della Direzione su conforme parere medico, e quelli per i quali si oppongono norme sanitarie.

ART. 5 La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dagli Art. 36-38 del Codice Civile. La scuola potrà ricevere donazioni o lasciti ereditari nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

ART. 6 Ai bimbi ospiti della Scuola Materna è somministrata la refezione quotidiana con le modalità fissate dal Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione, nelle forme che riterrà più opportune, potrà sollecitare la collaborazione della popolazione tutta allo scopo di favorire la gestione della Scuola Materna.

ART. 7 Nella Scuola Materna, per qualsiasi ragione, è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

ART. 8 Essendo l’edificio della Scuola Materna di proprietà della Parrocchia, sarà stipulato un contratto di comodato tra questa e il Comitato di Gestione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 9 Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Comitato di Gestione, il Presidente, il Segretario-Tesoriere.

ASSEMBLEA

ART. 10 L’Assemblea è costituita:

a)     dai genitori dei bimbi iscritti alla Scuola Materna; ogni nucleo familiare esprime un solo voto;

b)    dai membri del Comitato di Gestione;

c)     da un rappresentante del personale docente o inserviente ;

d)    da coloro  che avendo effettuato oblazioni a favore dell’associazione nella misura minima determinata dall’Assemblea, ne siano nominati soci dal Comitato di Gestione. La nomina non potrà avere durata superiore a tre anni.

ART. 11 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, e per indegnità. Essa verrà deliberata dall’Assemblea dei soci.

ART. 12 L’Assemblea generale dei soci è convocata dal comitato almeno 8 giorni prima della data dall’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

L’avviso deve contenere: sede, data ed ora e l’elenco delle materie da trattare, sia della prima che della seconda convocazione dell’Assemblea; la seconda convocazione è fissata almeno 30 minuti dopo la prima.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo. La convocazione dell’assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del comitato o su richiesta motivata di almeno la metà dei soci aventi diritto. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

ART. 13 L’Assemblea delibera:

il bilancio preventivo e consuntivo; gli indirizzi e direttive generali dell’Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità dalla scuola fissate all’ Art. 2; le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di Gestione; le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto proposte dal Comitato di Gestione e tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 14 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa (vedi art.10). Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell’Assemblea: non è ammessa più di una delega.

ART. 15 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiederla uno dei membri elettivi del Comitato di Gestione. Il Segretario dell’Associazione funge da Segretario dell’Assemblea.

In caso di votazione il Presidente nomina due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervenire all’Assemblea. Della riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 16 Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto al voto.

COMITATO DI GESTIONE

ART. 17 Il Comitato di Gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Sono eletti dall’Assemblea:

  • tre genitori dei bimbi della Scuola Materna.

Sono di diritto:

  • un rappresentante del Comune eletto dal Consiglio Comunale, se questo soccorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo
  • Il Parroco pro-tempore
  • La responsabile della scuola, la quale si asterrà dalla delibere riguardanti la sua persona
  • Un rappresentante dell’immobile(Parroco o suo rappresentante)
  • Due persone elette dal Consiglio Pastorale.

ART. 18 Il Comitato di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno quattro consiglieri.

Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 19 I membri durano circa tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi causa uno degli amministratori elettivi, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

ART. 20 I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

ART. 21 In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente, in sua assenza, ne fa le veci il Consigliere più anziano di carica, successivamente di età.

ART. 22 Spetta al Comitato di Gestione:

a)     eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-tesoriere;

b)    compilare i bilanci e i conti da sottoporre al voto dell’Assemblea;

c)     proporre all’Assemblea le modifiche allo Statuto;

d)    provvedere alla gestione amministrativa;

e)     deliberare i regolamenti interni;

f)      deliberare le nomine del personale (dirigenti, insegnante, di servizio), e stipulare contratti di lavoro;

g)     deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;

h)    regolare in genere gli affari che interessano la scuola Materna.

ART. 23 E’ in facoltà di ogni componente del Comitato di Gestione visitare la Scuola.

PRESIDENTE

ART. 24 Spetta al Presidente:

a)     rappresentare la scuola materna e stare in giudizio per la Associazione;

b)    convocare le riunioni del Comitato;

c)     convocare e presiedere l’Assemblea;

d)    curare l’esecuzione della delibere;

e)     nominare il personale previa delibera del Comitato;

f)      stipulare le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato;

g)     prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato.

SEGRETARIO TESORIERE

ART. 25 Spetta al Segretario Tesoriere:

a)     redigere i verbali dell’Assemblea e del Comitato di Gestione;

b)    diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;

c)     tenere la contabilità;

d)    emettere i mandati di pagamento sottoscrivendoli unitamente al Presidente;

e)     tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente bancario.

PERSONALE

ART. 26 Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e del Consiglio didattico, sono fissati dal regolamento organico.

Dirigenti ed insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente o insegnante e di servizio, nonché il metodo di insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 27 Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

L’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione e/o ente non commerciale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PROBIVIRI

ART. 28 Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea: essi  giudicheranno “ex bono et aequo”, senza formalità di procedura.

BILANCIO

ART. 29 Il bilancio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Del bilancio viene data pubblicità mediante affissione alla bacheca della Associazione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 30 L’Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, in favore di amministratori, soci, partecipanti lavoratori, lavoratori o collaboratori, salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.